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Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

 CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA


GLI IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA - L'imposta è dovuta per i seguenti immobili che si trovano nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa:
- FABBRICATI,
- AREE FABBRICABILI;
- TERRENI AGRICOLI.


IL COMUNE DESTINATARIO DELL'IMPOSTA - L'imposta è dovuta al Comune nel quale si trovano gli immobili.


I CONTRIBUENTI - L'imposta è dovuta dal proprietario dell'immobile, o dal titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, concessi in locazione finanziaria, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.


IL PERIODO D'IMPOSTA - L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso (il mese durante il quale il periodo si è protratto per almeno 15 giorni si computa per intero). Ad ogni anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.


L'IMPONIBILE- L'imponibile è il valore dell'immobile determinato secondo le seguenti disposizioni:
FABBRICATI:
a) TUTTI I FABBRICATI - Occorre fare riferimento alla rendita attribuita all'immobile. Applicando alla rendita (1) i moltiplicatori è possibile ottenere il valore dell'immobile:
VALORE = RENDITA X MOLTIPLICATORE;
MOLTIPLICATORI
GRUPPO CATASTALE A (escluso A/10), C (escluso C/1) ................................................................................................. 100
GRUPPO CATASTALE B ............................................................................................................................................. 140
GRUPPO CATASTALE D, A/10 ..................................................................................................................................... 50
GRUPPO CATASTALE C/1 ........................................................................................................................................... 34
 

b) FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D - Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti al Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato dall'ammontare risultante dalle scritture contabili applicando i coefficienti analiticamente elencati dall'art. 4 del D. Lgsl. 504/1992 e successive modificazioni, oppure in base a "rendita proposta".
AREE FABBRICABILI
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuale adattamento del terreno per la costruzione, ai prezzi medi di mercato per aree analoghe.


CALCOLO DELL'IMPOSTA - L'imposta si ottiene moltiplicando l'imponibile per l'aliquota di competenza. Dall'imposta ottenuta si sottrae la detrazione, se spettante. La detrazione va suddivisa in parti uguali tra coloro che ne possono usufruire e nel rispetto del numero di mesi di occupazione.


ALIQUOTE, ESCLUSIONI E DETRAZIONI PER IL 2011


LE ALIQUOTE - Per l'anno 2011, le aliquote stabilite dal Comune di Scicli sono le seguenti:
5 ‰ ALIQUOTA ORDINARIA; 
5,5 ‰ ALIQUOTA applicata alle unità immobiliari di categoria catastale da A1 ad A9, diverse dall'abitazione principale;
2 ‰ ALIQUOTA AGEVOLATA per i terreni agricoli.


LE ESCLUSIONI - Sono escluse dall'imposta (ai sensi del D. L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126):
le unità immobiliari, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli), adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo. L'esenzione prevista per l'abitazione principale si estende altresì a non più di una pertinenza, di categoria C2 (depositi) o C6 (autorimesse);
le unità immobiliari conferite in comodato d'uso gratuito, con contratto registrato, da parte del proprietario a parente di 1° grado, che non possiede alcun altro immobile e la utilizzi come abitazione principale.
Nota bene: con risoluzione n. 1/DEF del 04/03/2009, il Ministero dell'economia e delle finanze non consente, ad oggi, l'esenzione per le unità immobiliari possedute dai residenti all'estero.


LE DETRAZIONI - Per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e per le unità immobiliari dei residenti all'estero (purché non locate):
A) Detrazione ORDINARIA: € 154,94 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per coloro che possiedono, oltre la prima casa, altri immobili nel territorio nazionale.
Tale detrazione, prevista per l'abitazione principale, può essere estesa a non più di una pertinenza, se di categorie C2 (depositi) o C6 (autorimesse).
B) Detrazione MAGGIORATA: € 258,23 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per i contribuenti che non risultino proprietari di altri immobili oltre la prima casa. Si specifica che tale possibilità è concessa a coloro che possiedono la sola casa d'abitazione ed una eventuale pertinenza.


I VERSAMENTI NELL'ANNO 2011


IMPOSTA DOVUTA Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota ed al periodo di possesso per l'anno stesso.


MODALITA' DI PAGAMENTO L'imposta dovuta può essere versata nei seguenti due modi:
a) In DUE rate:
- L'acconto, da versare entro il 16 giugno 2011, deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta;
- Il saldo, da versare entro il 16 dicembre 2011, deve essere pari al rimanente 50% dell'imposta dovuta.
b) In UNICA rata:
Entro il termine del 16 Giugno 2011 calcolando l'imposta sulla base delle aliquote e detrazioni per l' anno 2011.


MODALITA' DI VERSAMENTO Il versamento può essere effettuato tramite modello F24. In tale ipotesi, nella colonna CODICE ENTE/CODICE COMUNE, deve essere indicato il codice catastale del Comune di Scicli: I535. Nella colonna CODICE TRIBUTO va inserito il codice relativo al versamento che si intende effettuare.
 
 
LA DICHIARAZIONE ICI 2011

IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE - A partire dall'anno 2008, la dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni d'imposta ed in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte del comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall'art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.
Esemplificazioni ed ulteriori chiarimenti in merito sono reperibili consultando le istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI.


QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA La dichiarazione I.C.I. 2011 deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.


I MODULI PER LA DICHIARAZIONE Si possono utilizzare quelli generici pubblicati dal Ministero delle Finanze. Prima di procedere alla compilazione è opportuno consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI.


COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA DENUNCIA Con presentazione manuale all'Ufficio Tributi del Comune oppure per posta a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno.


Per informazioni:
COMUNE DI SCICLI - SETTORE TRIBUTI
Personale incaricato:
- Rag. Salvatore Miceli  : tel. 0932/839298 - Responsabile Ufficio I.C.I.     s.miceli@comune.scicli.rg.it


SEDE: via F. M. Penna 2, 97018 SCICLI (RG)
FAX: 0932/839207
E-MAIL: tributi@comune.scicli.rg.it

(1) Ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della Legge 662/96 le rendite catastali sono rivalutate del 5%


 

 

Comune di Scicli - Via Francesco Mormina Penna, 2 - 97018 Scicli (RG)
P.iva: 00080070881 - Tel. 0932-839111 - Fax 0932-841687 - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it