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Ordinanza

n°606 del 17/12/2010

 Considerato che continua a manifestarsi presso la cittadinanza una diffusa carenza di informazione circa il contenuto degli obblighi di manutenzione e messa in sicurezza delle costruzioni e degli edifici privati, gravanti sui proprietari degli immobili per tutto quanto riguarda l'igiene degli ambienti nonché la salvaguardia della pubblica incolumità di cose e persone.
Ritenuto, altresì, che in prossimità della stagione invernale i rischi ambientali per la pubblica incolumità, derivanti dalla carenza di manutenzione, sono destinati a subire un ulteriore aggravamento.


AVVISA


I proprietari di case, edifici, costruzioni in genere, che hanno l'obbligo di effettuare opportuna periodica manutenzione sugli immobili al fine di mantenere i predetti manufatti in condizioni tali da non arrecare danno o pericolo alle persone e/o cose.


In particolare si rammenta che ai sensi del C.p. "Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Se dai fatti preveduti dalla disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è l'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309".


- e che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 285/92 (nuovo Codice della Strada)" i fabbricati ed i muri di qualunque genere costeggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559".


AVVERTE


altresì che chiunque non ottempera alle ordinanze del Sindaco adottate per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito ai sensi dell' art. 650 del c.p., se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

 
 
 

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa
Savà Giuseppe
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Scicli
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