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Il testo integrale dell’ordinanza: Ord. n° 93 del 28/03/2008
IL SINDACO
• Visto il proprio provvedimento n° 52 del 20.03.2008 con il
quale si è data autorizzazione al sig. Voi Giovanni, presidente
dell’associazione Peppe Greco nella qualità di organizzatore,
allo svolgimento della tradizionale cavalcata di San Giuseppe
prevista per il giorno 29 marzo p.v.;
• Tenuto conto dei pericoli per l’incolumità delle persone
rilevati in occasione delle edizioni degli scorsi anni dovute
alla indiscriminata presenza di cavalcature non autorizzate nei
pressi di piazza Italia e lungo l’itinerario del percorso
cittadino e che hanno riguardato non solo il pubblico, ma anche
i cavalieri ed il personale delle forze dell’ordine impegnato
nella improba opera di allontanamento dei cavalli non bardati,
spesso condotti da fantini noncuranti degli ordini impartiti dal
personale di polizia;
• Considerato che per l’edizione di questo anno sono stati
iscritti soltanto una trentina di cavalli a fronte di oltre un
centinaio dello scorso anno, con la conseguenza che è
assolutamente legittimo attendersi per quest’anno la confluenza
nei luoghi della manifestazione di moltissime cavalcature non
autorizzate, con evidente aumento dei rischi per l’incolumità
delle persone;
• Ritenuto peraltro, per la resistenza dimostrata dai cavalieri
non autorizzati a rispettare gli ordini impartiti sul posto dal
personale delle forze dell’ordine oltre che per la qualità di
pregiudicati riguardante verosimilmente alcuni di tali soggetti,
che le problematiche possano senza dubbio investire questioni
generali di ordine e sicurezza pubblica;
• Tenuto conto degli esiti della riunione avvenuta alla presenza
dell’organizzatore e del delegato della Questura nel corso della
quale si è convenuto di informare l’Autorità Provinciale di P.S.
per i provvedimenti che ritenesse opportuno adottare;
• Visto l’art. 2 del T.U.L.P.S. che prevede il potere
dell’Autorità Provinciale di P.S., nella figura del Prefetto, di
emanare i provvedimenti indispensabili in caso di urgenza per la
tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica;
• Visto il IV comma dell’art. 1 del T.U.L.P.S., che conferisce
comunque allo scrivente la qualifica di Autorità Locale di
Pubblica Sicurezza deputata a prevenire i rischi riguardanti
l’incolumità delle persone;
• Visto peraltro il comma II dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000
che conferisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il
potere di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell’Ordinamento Giuridico, provvedimenti contingibili
ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini e che per l’esecuzione
degli stessi può richiedere al Prefetto l’assistenza della forza
pubblica;
Tutto ciò premesso,
ORDINA
Per le ragioni di tutela dell’incolumità delle persone ed in
generale di ordine e sicurezza pubblica in preambolo indicate,
E’ FATTO DIVIETO di circolazione di cavalli comunque condotti,
in sella o al laccio, per il giorno 29 marzo p.v. in tutta
l’area urbana di Scicli, fatta eccezione per quelli regolarmente
iscritti alla manifestazione di San Giuseppe.
Il trasgressore alla presente ordinanza verrà punito ai sensi
dell’art. 650 del codice penale , oltre che per gli altri
eventuali reati commessi in conseguenza del proprio illecito
comportamento.
La forza pubblica è incaricata dell’esecuzione della presente
ordinanza.
Copia della presente ordinanza verrà immediatamente pubblicata
all’albo pretorio del Comune e trasmessa:
- A S.E. il Prefetto, affinché valuti l’adozione dei
provvedimenti previsti dal II comma dell’art. 54 del D.Lgs.
267/2000 od eventualmente di quelli previsti dall’art. 2 del
T.U.L.P.S.;
- al Questore;
- alla Stazione Carabinieri di Scicli;
- al Comando Polizia Municipale di Scicli;
- al sig. Giovanni Voi, nella qualità di organizzatore della
manifestazione;
- a tutti gli organi di stampa, locali e provinciali, affinché
se ne dia massima ed urgente diffusione.
Manda alla segreteria per gli adempimenti su richiamati.
Scicli 28 marzo 2008,
Il Sindaco
Dr. B. Falla
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